Il lavoro stagionale rappresenta una tipologia di rapporto a tempo determinato con notevoli deroghe rispetto alla normativa generale. Il D.Lgs. 81/2015 e la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 10.03.2021, n. 413 hanno chiarito le particolarità previste. Le attività stagionali sono definite, secondo art. 21, c. 2 D. Lgs. 81/2015, come quelle attività individuate:
con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (fino all’adozione di tale decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.P.R. 1525/1963);
dai contratti collettivi, nazionali, territoriali o aziendali.
Durata massima: per la generalità dei contratti a termine, la durata dei rapporti intercorsi tra le parti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, non può superare i 24 mesi. Tale disposizione non si applica a tutte le attività stagionali (anche in somministrazione), individuate dai contratti collettivi e dal D.P.R. 1525/1963: non opera, quindi, il limite di durata massima pari a 24 mesi. In particolare, eventuali periodi di lavoro caratterizzati da stagionalità non concorrono alla determinazione del limite di durata massima di 24 mesi, che opera invece per i contratti a termine stipulati per lo svolgimento di attività non aventi carattere stagionale.
Proroghe: il contratto a termine stagionale può essere prorogato anche in assenza delle condizioni quali le esigenze...