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Diritto del lavoro e legislazione sociale 17 Luglio 2026

Lavoro transnazionale: prevale il collegamento più stretto

L'autonomia contrattuale nella scelta della legge applicabile al rapporto di lavoro non cede automaticamente a discipline più favorevoli al lavoratore. Conta il collegamento oggettivamente più stretto con l'ordinamento prescelto, da verificare attraverso elementi concreti e coerenti.

La legge applicabile ai rapporti di lavoro transnazionali continua a generare incertezze operative, soprattutto quando le parti scelgono contrattualmente un ordinamento diverso da quello del luogo di esecuzione della prestazione. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea è tornata di recente sul tema, con la pronuncia 9.07.2026, causa C-768/24, offrendo un chiarimento che merita attenzione da parte di chi gestisce contratti di lavoro con elementi di internazionalità.Il punto di partenza resta l'art. 6 della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. La norma consente ai contraenti di scegliere liberamente la legge regolatrice del rapporto, ma pone un limite a tutela del lavoratore. La scelta non può privarlo delle disposizioni imperative che troverebbero applicazione in assenza di pattuizione, individuate nella legge del Paese in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o, in subordine, in quella del Paese della sede del datore di lavoro.Un'interpretazione superficiale di questa disposizione potrebbe indurre a ritenere che, in caso di conflitto, debba sempre prevalere la disciplina più favorevole al lavoratore ma la giurisprudenza europea smentisce questa lettura. Il criterio guida non è il raffronto tra i contenuti delle 2 discipline in gioco, bensì l'individuazione dello Stato con cui il rapporto presenta il collegamento oggettivamente più intenso. Qualora tale collegamento risulti più stretto con l'ordinamento...

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