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Lavoro 09 Ottobre 2020

Le misure a favore dell'occupazione del Decreto Agosto

Nuove assunzioni agevolate dal 15.08.2020 e nuovi sgravi per il settore turistico e degli stabilimenti termali, ma si devono ancora attendere il via libera della Commissione Europea e le indicazioni dell'Inps.

Il Decreto Agosto (D.L. 104/2020) ha introdotto diverse novità, tra le quali non sono certamente passate inosservate quelle finalizzate al sostegno dell'occupazione. Alcune sono nate per favorire le nuove assunzioni, altre invece con lo scopo di evitare il licenziamento dei dipendenti di aziende situate all'interno di Regioni “svantaggiate”. Analizziamo per quanto possibile queste agevolazioni, che nelle buone intenzioni presentano anche alcune criticità.
Una delle misure che i datori di lavoro attendono con aperto interesse è sicuramente quella relativa alle assunzioni a tempo indeterminato contenuta nell'art. 6 D.L. 104/2020. La norma riconosce a tutti i datori di lavoro che effettuano assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato dal 16.08 al 31.12.2020 un esonero totale dei contributi previdenziali per un massimo di 6 mesi, nel limite di € 8.060 annui, riparametrati ed applicati ogni mese. L'agevolazione viene riconosciuta anche se un contratto di lavoro a tempo determinato è trasformato a tempo indeterminato, a patto che la trasformazione sia successiva al 15.08.2020.
Rimangono escluse le aziende del settore agricolo e non sono ammessi nemmeno i contratti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico e i dipendenti che nei 6 mesi precedenti hanno avuto un contratto a tempo indeterminato nella stessa azienda.
L'esonero è cumulabile con altri nel rispetto del limite del 100% della contribuzione previdenziale dovuta, ma non è ancora fruibile poiché l'Inps non ha ancora fornito istruzioni per le modalità di recupero.
Il secondo esonero relativo al mondo dell'occupazione è indirizzato al settore turistico e agli stabilimenti termali ed è contenuto all'art. 7 del Decreto Agosto. Molto probabilmente si deciderà di tenere conto del codice ATECO di appartenenza dell'azienda per distinguere chi avrà effettivamente diritto al beneficio e chi invece ne resterà escluso. La misura non si differenzia molto dall'esonero di cui sopra, se non per il fatto che è rivolto a una categoria ben più ridotta di datori di lavoro e che è applicabile alle assunzioni a tempo determinato o con contratto stagionale per un massimo di 3 mesi; per questo motivo, l'importo è riparametrato e applicato su base mensile, per un massimo (trimestrale) di € 2.015.
Per quest'ultima agevolazione è stata disposta una copertura economica pari a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 87,8 milioni per il 2021. Tuttavia, non si può ancora procedere dal punto di vista operativo in quanto si attende l'autorizzazione della Commissione Europea e poi la conseguente circolare dell'Inps. Va detto tuttavia che la maggior parte delle strutture (estive e stagionali) potenzialmente destinatarie della misura rischierebbero di perdere il treno, visti i lunghi tempi di attesa.
A oggi non si ha molta scelta: finché non arrivano ulteriori (e sperate) notizie da Bruxelles e dall'Inps, si dovrà continuare a versare la contribuzione integrale, sperando in un eventuale conguaglio successivo, con buona pace dei consulenti del lavoro e addetti al payroll più in generale.