La stretta antiabuso del lavoro occasionale passa attraverso una comunicazione da inviare all’Ispettorato territoriale prima dell’inizio della prestazione. Ecco che l’occasionalità perde la sua natura smart e diventa più ingessata.
Già nel 2017 il legislatore, invece di affinare le verifiche sugli utilizzatori, ha deciso di abolire i voucher lavoro che, con un ruolo prezioso e regolamentato, sopperivano ad esigenze spot dei committenti. L’introduzione del libretto famiglia e del contratto di prestazione occasionale gestiti dall’Inps sono troppo macchinosi e poco adatti all’elasticità tipica delle prestazioni interessate. Ora la stretta tocca ai lavoratori autonomi occasionali, coloro che prestano attività ai sensi dell’art. 2222 c.c., i cui compensi sono redditi diversi ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. l) D.P.R. 917/1986 e assoggettati a ritenuta d’acconto all’atto del pagamento.
L’impiego eccessivo e disinvolto da parte di alcuni committenti ha spinto il legislatore a rendere meno flessibile questo strumento, a scapito anche di chi lo utilizzava in modo genuino. Infatti, con lo scopo di monitoraggio e contrasto di forme elusive, l’art. 13 L. 215/2021 che ha convertito il decreto fiscale (D.L. 146/2021) modifica il comma 1 dell’art. 14 D.Lgs. 81/2008 e introduce una comunicazione preventiva da parte di chi intenda avvalersi di lavoratori occasionali.
L’obbligo risale al 21.12, ma le prime istruzioni operative sono giunte dall’Ispettorato solo l’11.01 che, con nota INL prot. 29/2022, prevede che le prestazioni iniziate da quella data e ancora in essere oppure già cessate devono essere in ogni...