Il disegno di legge di Bilancio 2027, nella versione bollinata del 30.10.2026, dedica al lavoro un ampio insieme di interventi, in prevalenza di natura fiscale. Si tratta del primo testo circolato, destinato a modifiche nel corso dell’esame parlamentare che dovrebbe chiudersi entro fine dicembre.
Sul piano dell’imposizione, l’art. 9 estende fino a 55.000 euro lo scaglione Irpef al 33%. L’art. 6 ripropone l’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi da rinnovi sottoscritti tra il 2024 e il 2027 e corrisposti nel 2027, per i dipendenti privati con reddito 2026 fino a 33.000 euro. L’art. 7 conferma l’applicazione dell’altra imposta sostitutiva, prevista nella misura del 15%, entro 1.500 euro, su lavoro notturno, festivo e a turni, per i lavoratori con redditi fino a 40.000 euro.
La vera novità è nell’art. 44, che introduce l’art. 360-octies nel nuovo Tuir (D.Lgs. 117/2026) e prevede una flat tax dell’1% per i nati dopo il 31.12.1997 con reddito di lavoro dipendente, nel periodo d’imposta, fino a 28.000 euro. La tassazione incide sull’incremento rispetto al reddito normalizzato dell’anno precedente, entro 2.500 euro, e non si cumula con le altre agevolazioni sulla retribuzione. Al riguardo, la disposizione specifica che per reddito normalizzato si intende il reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno precedente rapportato al numero di giorni lavorati e moltiplicato per il numero dei giorni lavorati nel medesimo anno.
L’art. 45 porta la soglia dei fringe benefit a 1.000 euro, 2.000 euro per gli under 31 e per chi ha figli a carico, comprese utenze, affitto e interessi sul mutuo.
L’art. 42 prevede la proroga al 2027 degli esoneri del D.L. 62/2026. Per gli under 35, precisa la relazione tecnica, lo sgravio è totale per 24 mesi, entro 500 euro mensili, 650 euro nelle Regioni ZES. La stessa disposizione inserisce i cc. 2-bis e 8-bis nell’art. 4 del medesimo decreto ed estende l’esonero alle trasformazioni di contratti a termine avviati tra maggio e novembre 2026, entro un limite di spesa monitorato dall’Inps.
Con l’art. 43 la maggiorazione del costo deducibile dei nuovi assunti passa, come chiarisce la relazione, dal 20% all’80% per le madri e al 40% per gli under 36. Per le imprese artigiane iscritte da 7 anni è prevista la possibilità di superare i limiti dimensionali senza perdere la qualifica (art. 48).
Sul fronte familiare, alle lavoratrici con almeno 2 figli e reddito fino a 40.000 euro è riconosciuta una somma esente di 100 euro mensili. L’art. 59 amplia il congedo parentale indennizzato all’80%, che la relazione quantifica in 4 mesi complessivi, 5 per il secondo figlio e 6 dal terzo. L’art. 58, inoltre, istituisce il Fondo “Valore nuovi nati”, con un versamento pubblico di 100 euro annui fino alla maggiore età.
In ambito previdenziale è prevista la proroga dell’Ape sociale, con accesso a 63 anni e 6 mesi, mentre l’art. 52 istituisce un fondo di 850 milioni di euro annui per future misure di uscita; inoltre, dal 2027 l’art. 49 introduce un trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate non lavorate dai dipendenti imbarcati nel settore della pesca, compresi i soci di cooperative e gli armatori imbarcati.
Nel pubblico impiego, infine, è prevista la riduzione dei tempi di liquidazione del TFS, da 9 a 6 mesi nel 2028 e a 3 nel 2029, e un’imposta sostitutiva del 15% sul salario accessorio, entro 800 euro.
Diverse misure rinviano a decreti attuativi, sicché la loro portata andrà verificata sul testo licenziato dalle Camere.
