L’erogazione differita del Tfr ai dipendenti pubblici non lede i principi costituzionali. Sono state rese note le motivazioni con cui la Corte Costituzionale, con sentenza 17.04.2019, n.159 ha sancito che non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, c. 2, D.L. 79/1997, nella parte in cui stabilisce che alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, l’ente erogatore provveda "decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro". Parimenti legittimo è l’art. 12, c. 7, D.L. 78/2010, che prevede il pagamento rateale delle indennità spettanti a seguito di cessazione dall’impiego nelle ipotesi diverse dalla cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione.
La questione di legittimità costituzionale è stata promossa dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, nel giudizio instaurato da un pensionato del pubblico impiego contro l’INPS, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, movendo dall’osservazione che il trattamento per la cessazione del rapporto di lavoro si configura come retribuzione, seppure differita, e che...