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Lavoro
08 Novembre 2019
Licenziamenti nulli e discriminatori nelle tutele crescenti
Analisi sulla disciplina dopo l'entrata in vigore del Jobs Act, art. 2 D.Lgs. 23/2015, e analogie con la precedente normativa caratterizzata dalla cosiddetta reintegra piena.
L'art. 2 D.Lgs. 23/2015 disciplina le conseguenze dei licenziamenti discriminatori, nulli e intimati in forma orale nelle tutele crescenti. Il punto di partenza, comune alle tutele crescenti ex art. 18 L. 300/1970, è rappresentato dall'art. 3 L. 108/1990 dove si afferma che “il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell'art. 4 L. 604/1966 e dell'art. 15 L. 300/1970 è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall'art. 18 L. 300/1970”.
Nel citato art. 2 D.Lgs. 23/2015 poco è cambiato rispetto alla precedente normativa: infatti, in presenza di un licenziamento nullo perché discriminatorio, o riconducibile ai casi di nullità previsti dalla legge, come per esempio il licenziamento esperito durante il periodo protetto della maternità o entro il primo anno di matrimonio, oppure inefficace perché formulato oralmente, il giudice ordina al datore la reintegra nel posto di lavoro (a prescindere dal numero di dipendenti in forza). Inoltre, si considera discriminatorio il licenziamento per motivi di età, sesso, religione, lingua, condizioni fisiche e per orientamenti politici e sindacali.
In tutte queste situazioni è lo stesso lavoratore che deve dimostrare la natura ritorsiva del licenziamento. Infatti, con sentenza 23.09.2019, n. 23583, la Cassazione ha...