Il caso recente all’esame della Suprema Corte (ord. 13.05.2026, n. 14077) fornisce l’opportunità di valutare con attenzione il caso della cd. recidiva, in ambito di procedimento disciplinare; ossia il verificarsi di una nuova violazione da parte del lavoratore, il quale era già incorso, in precedenza, in similari infrazioni alle regole disciplinari.L’ipotesi operativa all’attenzione della Corte vede un lavoratore, già sanzionato in precedenza con provvedimenti conservativi per problemi legati alla certificazione medica a giustificazione dell’assenza, incorrere in una nuova violazione similare. Da qui il procedimento disciplinare, al cui esito il datore di lavoro irrogava la sanzione del licenziamento, per giustificato motivo soggettivo. Il Ccnl applicato, infatti, prevedeva tale sanzione nel caso di recidiva, preceduta da almeno 3 violazioni antecedenti.I Giudici di merito, susseguitisi nei vari gradi, avevano accertato la validità del recesso datoriale; da qui il ricorso, in Cassazione, da parte del lavoratore.Nello specifico, la Corte d’Appello di Reggio Calabria aveva valutato la sussistenza delle violazioni avvenute in precedenza, la cui consistenza qualitativa e quantitativa, secondo le norme disciplinari del Ccnl applicato e del regolamento aziendale, permetteva il sussistere dell’istituto giuridico della recidiva, punibile con sanzione espulsiva. Da ciò “ne deriva che anche il licenziamento è proporzionato, risultando le plurime infrazioni tali...