Licenziamento in malattia nullo prima del comporto
L’ordinanza della Cassazione, Sez. Lav., 31.03.2026, n. 7969 conferma che il recesso intimato quando il periodo di comporto è ancora in corso apre la tutela reintegratoria e il risarcimento pieno.
Il caso nasce da un recesso intimato il 13.09.2022 a una lavoratrice assente per ragioni di salute. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato la nullità del licenziamento, aveva disposto il risarcimento calcolato sull’ultima retribuzione maturata dal giorno del recesso fino al deposito della sentenza, con i contributi, e aveva preso atto della scelta della lavoratrice di ricevere l’indennità sostitutiva della reintegra pari a 15 mensilità. La Corte d’Appello aveva confermato il quadro di merito e la società ha portato la vicenda davanti alla Cassazione. Il punto centrale resta lo stesso in tutti i gradi di giudizio: al momento del recesso il comporto era ancora in corso.Principio fissato dalla Corte - La Corte ribadisce che il licenziamento intimato prima del superamento del comporto è nullo per violazione dell’art. 2110, c. 2 c.c. Il principio ha una portata molto precisa, perché colloca il periodo di comporto come limite legale al potere di recesso del datore durante l’assenza per malattia. Finché quel periodo resta aperto, il potere di licenziare resta fermo. Da qui discende la tutela prevista per il licenziamento nullo nel sistema del D.Lgs. 23/2015: reintegra e risarcimento pieno. La Cassazione chiarisce anche un altro passaggio molto utile: il risarcimento segue la disciplina del recesso nullo in tutta la sua estensione, con la piena copertura economica e contributiva prevista dalla legge. La società resta quindi soggetta alla tutela...