Diritto del lavoro e legislazione sociale
20 Novembre 2024
Licenziamento per ritardi reiterati: la conferma della Cassazione
La Suprema Corte conferma il licenziamento per giustificato motivo soggettivo di un lavoratore con numerosi ritardi e assenze, chiudendo il contenzioso.
Con l’ordinanza 11.11.2024, n. 28929 la Corte di Cassazione ha confermato il licenziamento per giustificato motivo soggettivo di un lavoratore che, dopo una serie di sanzioni disciplinari, si era opposto alla misura contestando le modalità e i tempi di applicazione. La decisione si focalizza sull’accumulo di infrazioni ripetute e sulla proporzionalità della sanzione applicata.Iter giudiziario: dalle sanzioni disciplinari alla decisione finale - Il percorso che ha condotto al licenziamento del lavoratore ha visto una sequenza di sanzioni per ritardi e assenze ingiustificate, con l’azienda che ha applicato le misure previste dal Contratto collettivo nazionale del settore Pulizie e Multiservizi. Secondo la Corte d’Appello, queste ripetute infrazioni rappresentavano una violazione rilevante del rapporto di fiducia tra il dipendente e la società, la quale ha applicato il licenziamento come misura disciplinare ultima e necessaria. Motivi del ricorso e risposte della Cassazione - Nel tentativo di ribaltare il licenziamento, il lavoratore ha presentato diversi motivi di ricorso alla Corte Suprema, concentrandosi su alcuni aspetti normativi e procedurali.Tra questi, ha sostenuto che il calcolo dei 2 anni per la valutazione delle sanzioni avrebbe dovuto partire dalla data della lettera di licenziamento piuttosto che da quella di contestazione; la Cassazione ha invece chiarito che i termini decorrono dalla data della contestazione, come stabilito dalla normativa...