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Lavoro 01 Agosto 2023

Licenziamento per scarso rendimento del lavoratore

L'ipotesi peculiare di recesso del datore di lavoro trova la sua legittimità nel rispetto di specifici requisiti e di particolari limiti. Alla copiosa giurisprudenza sul tema, si aggiungono alcune pronunce con cui la Cassazione fornisce ulteriori elementi di valutazione.

Ai sensi dell’art. 2104 c.c. il lavoratore è tenuto a mettere le proprie energie a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento dell’attività lavorativa, usando la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. L’ipotesi di scarso rendimento si riferisce, quindi, all’obbligazione principale del lavoratore, ossia lo svolgimento dell’attività lavorativa e si verifica quando la prestazione si discosta dai predetti parametri di diligenza e professionalità, per un apprezzabile periodo di tempo. La giurisprudenza prevalente la ascrive al licenziamento per giustificato motivo soggettivo, tradotto nella inadeguatezza qualitativa o quantitativa della prestazione che viene resa da parte del dipendente, determinata da imperizia, incapacità e negligenza (Cass. 8.05.2018, n. 10963). La legittimità del provvedimento espulsivo muove da una serie di requisiti che ne definiscono le fattezze, in particolare: lo scarso rendimento deve essere imputabile al lavoratore e non a fattori esterni di tipo organizzativo o ambientali dell’impresa; lo scostamento tra il risultato atteso e la prestazione del lavoratore deve essere rilevante, effettuando la comparazione con le prestazioni effettuate da colleghi con medesime qualifica e mansioni; la valutazione della condotta in riferimento a un periodo di...

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