Diritto del lavoro e legislazione sociale
31 Ottobre 2026
Licenziamento per periodo di comporto: attenzione al preavviso
Le peculiarità che caratterizzano il recesso datoriale al termine del periodo di comporto non si estendono all’esenzione dal preavviso: il datore di lavoro che recede senza osservarlo è tenuto a corrispondere in busta paga l’indennità sostitutiva.
Ai sensi dell’art. 2110, c. 2 c.c. il datore di lavoro è tenuto a salvaguardare l’occupazione del dipendente in malattia nei limiti di un periodo di tempo (comporto) fissato dalla legge, dai Ccnl o dagli usi. Decorso tale lasso temporale l’azienda può (non deve) procedere al recesso unilaterale del contratto, a titolo di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (nonostante la motivazione all’origine della decisione sfugga alle ipotesi tipiche di interruzione del rapporto per motivi economico-produttivi). Le peculiarità del recesso per superamento del periodo di comporto non sono tuttavia tali da esonerare l’azienda dall’obbligo di corrispondere in busta paga l’indennità sostitutiva del preavviso. Analizziamo in dettaglio perché.
Licenziamento al termine del comporto - Superato il periodo di conservazione del posto, il datore di lavoro, in ragione del venir meno del suo interesse alle prestazioni del dipendente (a causa del rilevante numero di assenze per malattia), può recedere dal contratto a norma dell’art. 2118 c.c. In mancanza di recesso aziendale il rapporto di lavoro prosegue regolarmente.
Recesso tempestivo - Per costante giurisprudenza di Cassazione il licenziamento al termine del periodo di comporto dev’essere tempestivamente intimato al dipendente. Il carattere tempestivo del recesso dev’essere comunque valutato alla luce...