Con l’ordinanza 11.05.2026, n. 13731 la Corte di Cassazione, Sez. Lav., interviene sul licenziamento disciplinare comunicato alla casella di posta elettronica ordinaria del lavoratore. La vicenda riguarda un operaio con mansioni di tecnico manutentore, assunto con il Ccnl legno e arredamento e distaccato all’estero presso una società consorziata della datrice di lavoro. Durante il rapporto, il lavoratore aveva rivendicato un diverso trattamento economico, sostenendo che l’indennità estera doveva concorrere al calcolo di vari istituti retributivi indiretti. La società aveva prospettato la soppressione del posto e una risoluzione consensuale, rifiutata dal dipendente. Dopo il rientro in Italia, la datrice aveva avviato il procedimento disciplinare e inviato il recesso tramite mail ordinaria, con messaggio partito dalla Pec aziendale. Il lavoratore aveva impugnato l’atto davanti al Tribunale di Forlì, richiamando l’art. 79 del Ccnl, che indicava raccomandata A/R, consegna a mano oppure posta elettronica certificata. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la decisione.Forma scritta e invio dell’atto - Il passaggio centrale riguarda la distinzione tra forma scritta del licenziamento e mezzo usato per trasmettere l’atto. Per l’art. 2 L. 604/1966, il recesso datoriale deve essere comunicato per iscritto a pena d’inefficacia. Nella vicenda esaminata, tale requisito risulta rispettato, perché il lavoratore ha...