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Lavoro
28 Agosto 2023
Limiti e condizioni per l'infortunio in itinere
Il lavoratore è tutelato anche in caso di infortunio avvenuto non sul luogo di lavoro ma lungo il tragitto abitazione-luogo di lavoro, tuttavia la copertura prevista dall’art. 12, D.Lgs. 38/2000 non è automatica.
L’infortunio in itinere è l’incidente che si verifica durante: a) il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo di lavoro; b) il tragitto che collega 2 luoghi di lavoro quando il lavoratore ha diverse sedi di lavoro o rapporti di lavoro; c) il percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro al luogo abituale di consumo dei pasti in assenza di mensa aziendale; d) la trasferta del lavoratore o nel percorso per recarsi ad un’altra sede o sede di una riunione promossa dall’azienda. Importante è che il percorso casa-lavoro sia il più breve in termini di tempo e anche a piedi, segnalando che in caso di deviazioni o interruzioni non è ammesso l’infortunio a meno che siano necessarie per esclusivi motivi di forza maggiore (pensiamo alle situazioni attuali di alberi caduti sulla strada, oppure al soccorso dele persone) o anche motivi familiari (accompagnamento dei figli a scuola: circ. Inail 62/2014). In tema di esclusione dell’infortunio in itinere riportiamo i casi seguenti: 1) soste o deviazioni scelte per ragioni personali estranee al lavoro o a necessità particolari di cui più avanti precisiamo; 2) abuso di psicofarmaci o alcolici o di stupefacenti. Particolare è la situazione di infortuni in itinere con utilizzo di mezzi privati (auto, moto, bicicletta) in quanto il normale mezzo di trasporto è l’autobus; il mezzo privato aggrava il rischio con la...