Il periodo di prova è una condizione dalla quale dipende il completamento dell’assunzione di un lavoratore e viene anche inteso come una situazione di mera libertà per entrambe le parti, in quanto consente di recedere dal contratto in qualsiasi momento. Tale elemento deve essere contenuto nel contratto di assunzione, prevede una data di inizio e una fine (nonostante non sia stabilita una durata minima) e consente a entrambe le parti di valutare la convenienza del rapporto di lavoro instaurato ed eventualmente di recedere, senza che siano previsti risarcimenti nè penali. Il datore di lavoro può misurare le capacità della persona scelta e il neoassunto può saggiare l’ambiente di lavoro e stabilire se è a lui favorevole.
All’interno del codice civile, tale argomento viene disciplinato all’art. 2069 utilizzando l’espressione “assunzione in prova”: l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. L’imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova.
La durata del periodo di prova è variabile e viene definita dal CCNL di riferimento per ciascuna categoria di lavoratori. È applicabile sia nel caso in cui si tratti di rapporti a tempo indeterminato, sia nel caso in cui si parli di contratti a termine. Deve necessariamente...