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Accertamento, riscossione e contenzioso 13 Marzo 2026

L’impiego del programma RADAR negli accertamenti fiscali è legittimo?

L’utilizzo del programma per la comparazione della redditività tra contribuenti pone rilevanti dubbi di legittimità. Lo strumento, privo di base normativa e trasparenza metodologica, rischia di introdurre modelli accertativi non coerenti con i principi di capacità contributiva.

In ordine all’indagine sulla redditività dei contribuenti gli Uffici si sono dotati del programma RADAR che dai verificatori viene ritenuto in grado di generare una sintesi di comparazione mediana con imprese similari. Essa si raccorda a contribuenti che vengono mantenuti ignoti per motivi di privacy e di cui non è noto né il criterio di selezione (venendo essi unilateralmente ritenuti dotati di strutture similari), né il criterio statistico di comparazione (se non il raccordo con tale programma RADAR di cui non si conoscono i criteri di funzionamento).Il range di raccordo riguarda il più delle volte un campo d’esistenza di ampiezza tale da renderlo del tutto arbitrario e mancante di ogni significato informativo trasbordato, per il solo tramite di una mera manipolazione di calcolo aritmetico, ad altri contribuenti. A proposito dell’uso di tale strumento definito con enfasi “RADAR”, va evidenziato quanto esso sia ancora più antidemocratico degli stessi studi di settore, dal momento che tali ultimi potevano essere usati solo se lo scostamento tra la risultanza statistica e i ricavi contabili si connotava come “grave” e la gravità doveva venire comprovata dall’Amministrazione Finanziaria. Inoltre, gli studi di settore indicavano un intervallo di confidenza con riguardo al quale la scienza statistica ricongiungeva la medesima verosimiglianza sia al ricavo puntuale sia al cd ricavo minimo, assumendoli entrambi come congrui.L’art. 62-sexies D.L. 331/1993,...

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