Con la circolare 16.11.2018, n. 109 l’Inps fornisce nuove istruzioni sull’indennità di maternità e di paternità e la fruizione del congedo parentale a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata. Verifichiamo, in primis, quanto stabilito dal sistema normativo, prima di analizzare le disposizioni presenti nella circolare.
Secondo l’art. 13 legge 81/2017, l’indennità (di maternità o paternità per i due mesi che precedono la data del parto) spetta a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa. La disposizione si applica ai parasubordinati e ai liberi professionisti che non siano già iscritti a un’altra forma di previdenza obbligatoria o che non siano pensionati; viene poi applicata nel caso di parto, di adozioni o affidamenti preadottivi a livello nazionale e internazionale. L’art. 16 del T.U. della maternità e della paternità stabilisce che la tutela venga garantita nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto e nei 3 mesi successivi all’evento, salvo il caso in cui venga sfruttata la flessibilità; per i giorni non goduti prima del parto, nel caso in cui vi sia un parto prematuro; per il periodo tra la data presunta del parto e la data effettiva, nel caso in cui il parto avvenga successivamente a quest’ultima.
L’art. 16-bis del T.U. stabilisce che la fruizione del congedo di...