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Paghe e contributi 17 Ottobre 2026

L’indennità di trasferta richiede un incarico temporaneo

L’indennità di trasferta presuppone l’assegnazione temporanea del lavoratore a una sede diversa da quella abituale: lo chiarisce la Cassazione, tra le questioni affrontate nell’ordinanza 6.10.2026, n. 26315.

La temporaneità definisce la trasferta - La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza 6.10.2026, n. 26315, ha richiamato il principio secondo cui la trasferta è caratterizzata dalla temporaneità dell’assegnazione. L’indennità riguarda infatti la prestazione svolta, per un periodo limitato e nell’interesse del datore di lavoro, fuori dalla sede ordinaria, con la funzione di compensare i disagi collegati allo svolgimento dell’attività in un luogo diverso da quello abituale.
La questione è sorta nell’ambito di una controversia che coinvolgeva i lavoratori di una cooperativa impiegati presso un’impresa del settore alimentare. Nelle buste paga comparivano somme indicate come indennità di trasferta, mentre gli accertamenti compiuti nel giudizio avevano evidenziato che i lavoratori erano assegnati in permanenza presso la stessa impresa e avevano sempre svolto lì la propria attività. Su questa base, la Corte territoriale aveva ritenuto assoggettabili a contribuzione le somme corrisposte con tale causale e la Cassazione ha confermato la valutazione.

La trasferta va valutata rispetto alla sede abituale di lavoro - Nel ricorso la cooperativa aveva evidenziato che la propria sede legale si trovava a Milano, che la sede di lavoro indicata per i soci era a Reggio Emilia e che la prestazione veniva resa a Castelnovo di Sotto. Secondo la tesi difensiva, questa situazione avrebbe giustificato l’erogazione dell’indennità per compensare il disagio legato allo spostamento temporaneo.
La Suprema Corte ha richiamato la propria giurisprudenza e ha ribadito che, per configurare una trasferta in senso tecnico, occorre guardare alla sede abituale della prestazione e alla temporaneità dell’assegnazione in un luogo diverso. La sede legale dell’impresa e la residenza del lavoratore non assumono rilievo ai fini dell’insorgenza del diritto all’indennità, mentre la continuità della prestazione nello stesso luogo esclude, nel caso esaminato, il requisito della temporaneità.

Il trattamento contributivo segue la natura reale della somma - Sul piano previdenziale, la qualificazione delle somme corrisposte deve essere verificata alla luce delle modalità concrete con cui viene svolta la prestazione. Nel caso esaminato, la presenza continuativa dei lavoratori presso la stessa impresa e la mancanza di un’assegnazione limitata nel tempo hanno portato i giudici a escludere i presupposti della trasferta e, di conseguenza, a confermare l’assoggettamento a contribuzione delle somme indicate in busta paga con tale causale.
La decisione attribuisce rilievo anche all’assenza di documentazione capace di giustificare le voci riportate nei cedolini come trasferta. L’istruttoria aveva infatti accertato che tutti i lavoratori erano stabilmente assegnati presso la stessa società e vi avevano sempre svolto la loro attività; elementi che, considerati insieme, hanno sostenuto la conclusione circa l’assenza dei requisiti richiesti per applicare il regime proprio della trasferta.

Verifiche utili per imprese e lavoratori - La pronuncia offre quindi un’indicazione concreta per la gestione di queste indennità: occorre individuare con precisione la sede abituale di lavoro, la durata dell’assegnazione in un luogo diverso, l’interesse datoriale che giustifica lo spostamento e la documentazione relativa alla sua temporaneità. La coerenza tra questi elementi e quanto riportato in busta paga consente di qualificare correttamente la somma anche ai fini previdenziali.
Il principio richiamato dalla Cassazione resta legato alla natura temporanea dello spostamento. L’indennità di trasferta riguarda una prestazione resa per un periodo limitato fuori dalla sede ordinaria, mentre una presenza continuativa presso lo stesso luogo di lavoro descrive una situazione stabile che, come accaduto nel caso esaminato, incide sul trattamento contributivo delle somme corrisposte.