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Lavoro 25 Ottobre 2019

Linee guida sul pignoramento presso terzi

Disposizioni e istruzioni sul funzionamento dell'istituto per tutti i soggetti coinvolti, debitore, creditore e terzo pignorato.

Il pignoramento presso terzi, contenuto nell'art. 543 c.p.c., si identifica in una particolare fattispecie secondo la quale il creditore può mirare ai beni del debitore (non ancora in suo possesso) per vedere onorate le proprie pretese. I beni possono essere di diversa natura: mobili, arredi, somme di denaro, case o terreni, conti in banca, titoli di credito, stipendi o pensioni. L'azione coinvolge 3 soggetti, così identificati: - il debitore; - il creditore pignoratizio, che attende il saldo; - un terzo soggetto, che è coinvolto direttamente dal creditore pignoratizio. Il pignoramento presso terzi ha lo scopo di salvaguardare le somme che altre persone, i “terzi”, devono a loro volta al debitore, in modo che costui non le possa né occultare né spendere prima di riconoscere il dovuto al proprio creditore. Analizzando il caso specifico del pignoramento delle retribuzioni, si concreta in un procedimento giudiziario mediante il quale un pubblico ufficiale ordina a un terzo soggetto (il datore di lavoro) di trattenere le somme dovute al dipendente a titolo di salario, stipendio o altre somme pignorabili, per poi versarle al creditore pignoratizio. L'art. 543 definisce i requisiti fondamentali affinché il pignoramento presso terzi sia efficace. E' necessario un atto notificato sia al debitore che al “debitore del debitore”, il cosiddetto terzo pignorato. Infatti, il datore di lavoro è...

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