L’intelligenza artificiale si fa largo anche nei rapporti di lavoro
Il D.Lgs. 179/2026 segna una svolta significativa nella gestione e organizzazione delle risorse umane. Dal 23.10.2026 i datori di lavoro e i professionisti del settore devono districarsi tra concessioni, limitazioni e divieti.
L’impatto dell’AI è entrato prepotentemente nelle discussioni di chiunque (Ruberà posti di lavoro? Creerà disoccupazione? Comanderà i lavoratori?) e, volente o nolente, ora ci troviamo alle prese con una inevitabile regolamentazione che ne traccia i confini sul luogo di lavoro. Il D.Lgs. 179/2026 armonizza la disciplina nazionale con l’AI Act europeo (Reg. UE 2024/1689) delineando precise responsabilità in capo al datore di lavoro. Per i professionisti dell’area lavoro e i responsabili HR delle aziende si apre una complessa fase di compliance che richiede un attento coordinamento tra la normativa giuslavoristica, la disciplina sulla privacy (GDPR) e il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
Sul fronte della gestione del rapporto l’art. 41 del decreto stabilisce un principio cardine: le decisioni rilevanti che riguardano l’assunzione, la modifica del rapporto, la valutazione delle prestazioni, i procedimenti disciplinari o la risoluzione devono fare capo inderogabilmente a una persona fisica dotata di effettivo potere decisionale. È vietata qualsiasi scelta fondata esclusivamente su un trattamento automatizzato e la sanzione prevista per gli atti adottati in violazione di tale divieto è la totale nullità dell’atto stesso (compreso l’eventuale licenziamento).Sul fronte della sicurezza sul lavoro protagonista è il Documento di Valutazione dei Rischi e...