La conversione operata dalla L. 3.07.2023, n. 85 del D.L. 48/2023 ha portato alcune novità sul contratto a tempo determinato. Tra queste l’acausalità dei rinnovi contrattuali.
Con la conversione operata dalla L. 3.07.2023, n. 85 si sedimenta il quadro della riforma in materia di contratto a tempo determinato operata dal D.L. 48/2023, con alcune novità, rispetto al testo iniziale del decreto, di non semplice applicazione.
In origine, infatti, il D.L. 48/2023 si era occupato principalmente di un aspetto: cancellare gli effetti della precedente riforma, il D.L. 87/2018. Come è noto, tacciando aprioristicamente di precarietà il contratto a termine, tale provvedimento, oltre ad aver ridotto a 24 mesi la durata massima del singolo contratto a termine, aveva riproposto l’obbligo di motivare l’assunzione a tempo determinato, sulla base di improbabili matrici, in due ipotesi: quando la durata del contratto a termine superava i 12 mesi, anche a seguito di proroga, e quando il contratto a termine era oggetto di rinnovo.
In luogo delle causali impossibili del Decreto Dignità (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria), la responsabilità di individuare le condizioni per superare i 12 mesi è stata demandata ai contratti collettivi ex art. 51 D.Lgs. 81/2015, senza, quindi, nessun limite riferito al livello ma “solo” al grado di rappresentatività delle associazioni sindacali; in assenza delle previsioni contrattuali, e fino al 30.04.2024,...