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Lavoro
11 Luglio 2023
Mancanza di immediatezza nella contestazione disciplinare
Non vuol dire che il fatto non sussiste. Quando l’illecito è stato accertato ma la contestazione disciplinare non è tempestiva, trova applicazione la tutela indennitaria e non quella reintegratoria.
La tardività della contestazione disciplinare al lavoratore non equivale a insussistenza del fatto. In tale ipotesi, il lavoratore non ha diritto alla tutela reintegratoria (art. 18, c. 4 L. 300/1970), ma alla tutela risarcitoria (art. 18, c. 5). È questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione - Sez. Lavoro, con sentenza 23.06.2023, n. 18070.
Sul tema, è utile ricordare che l’esercizio del potere disciplinare è previsto dall’art. 2106 c.c. nei casi di inosservanza del dovere di diligenza, di obbedienza o dell’obbligo di fedeltà del lavoratore. La contestazione è il primo passo da compiere per l’avvio del procedimento disciplinare, come prevede l’art. 7, c. 2 dello Statuto dei Lavoratori.
La contestazione deve essere formulata per iscritto, a meno che la violazione non sia di lieve entità e si intenda procedere a un semplice richiamo verbale, ma soprattutto deve essere tempestiva rispetto all'accertamento della condotta sanzionabile. I requisiti di legittimità di un procedimento disciplinare, rinvenibili nell’ampia giurisprudenza in materia, possono essere così riassunti:
specificità: la contestazione deve descrivere in modo dettagliato il fatto contestato al lavoratore, il luogo in cui è avvenuto e ogni altro elemento utile a comprendere quali colpe gli vengono addebitate per potergli consentire l’esercizio del diritto di...