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Diritto del lavoro e legislazione sociale 23 Giugno 2026

Mancata assunzione, il danno può essere risarcito

Con l’ordinanza 9.06.2026, n. 18726 la Cassazione riconosce la risarcibilità del danno subito dal lavoratore escluso dalla stabilizzazione che abbia continuato a prestare attività per l’ente con un trattamento economico inferiore.

La vicenda trattata nell'ordinanza della Cassazione n. 18726/2026 nasce da una selezione avviata da un Comune nel 2002 per la stabilizzazione di 4 lavoratori socialmente utili mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo indeterminato. Un lavoratore contestava la propria esclusione da una graduatoria e la collocazione sfavorevole nell’altra, sostenendo che l’amministrazione aveva applicato criteri estranei alle regole della procedura.Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto alla stabilizzazione da luglio 2002 e condannato il Comune a versare la differenza tra l’assegno LSU e il compenso collegato al rapporto previsto dalla selezione. La Corte d’Appello aveva confermato tale diritto, fondandolo sul vincolo assunto dall’ente mediante l’avviso pubblico, e aveva escluso il risarcimento richiamando la giurisprudenza sulla tardiva assunzione nel pubblico impiego.Lavoro svolto durante il ritardo - La Cassazione, Sez. Lav., con l’ordinanza 9.06.2026, n. 18726, ha giudicato errato il richiamo a quel precedente. La pronuncia citata dalla Corte territoriale riguardava un dipendente assunto in ritardo che, nel periodo precedente alla costituzione del rapporto, era rimasto privo di attività presso l’amministrazione. In quella situazione gli stipendi arretrati mancavano del presupposto contrattuale della prestazione. Nel caso esaminato, il lavoratore aveva continuato a operare presso lo stesso Comune come LSU, percependo un assegno inferiore al...

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