Nella seduta del 16.10.2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di Bilancio 2024 e le prime disposizioni in attuazione della legge delega fiscale (L. 111/2023). Nella prospettiva di riforma e in attesa della conclusione dell’iter che conduce all’approvazione della legge di Bilancio, dalle recenti disposizioni emergono utili indicazioni per imprese e lavoratori.
Taglio del cuneo fiscale: viene prorogato al 2024 l’esonero parziale contributivo applicato nel 2023 ai lavoratori dipendenti. Si ricorda che, per i periodi di paga da gennaio 2023 sino al 31.12.2023, l’art. 1, c. 281 L. 197/2022 ha introdotto un esonero parziale sulla quota di contributi a carico dipendente, nella misura del:
Taglio del cuneo fiscale: viene prorogato al 2024 l’esonero parziale contributivo applicato nel 2023 ai lavoratori dipendenti. Si ricorda che, per i periodi di paga da gennaio 2023 sino al 31.12.2023, l’art. 1, c. 281 L. 197/2022 ha introdotto un esonero parziale sulla quota di contributi a carico dipendente, nella misura del:
- 2%, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;
- 3%, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.
La retribuzione è parametrata su base mensile per 13 mensilità (cfr. circ. Inps 24.01.2023, n. 7). Il decreto Lavoro (D.L. 48/2023 conv. L. 85/2023) ha innalzato le aliquote rispettivamente al 6% e al 7% per i periodi di paga dal 1.07 al 31.12.2023, senza effetti sulla tredicesima.
Fringe benefit: le modifiche apportate alla soglia di non imponibilità dei fringe benefit erogati nell’anno d’imposta 2023 (art. 51, c. 3 del Tuir) diventano strutturali nel 2024, ma con soglie più inclusive rispetto a quelle previste per il 2023. Il tetto di non imponibilità sarà fissato in 2.000 euro per lavoratori con figli (anziché 3.000 euro) e in 1.000 euro per tutti gli altri (anziché 258,23 euro).
Congedo parentale: la manovra mira a confermare anche per il 2024 l’innalzamento dal 30% all’80% del trattamento economico del congedo parentale (per un solo mese nell’arco dell’intero periodo di congedo) ai dipendenti del settore privato, fino al 6° anno di vita del bambino (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento). Dal 2024, si aggiunge un ulteriore mese indennizzato in misura pari al 60%. I periodi restanti sono indennizzati in via ordinaria nella misura del 30% della retribuzione.
Premi di produttività: Per effetto dell’ultima legge di Bilancio, per l’anno d’imposta 2023, l’imposta sostitutiva dei premi legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione è ridotta al 5% in luogo del 10%. L’agevolazione si applica al settore privato, in esecuzione di contratti di secondo livello e spetta anche ai lavoratori dipendenti di datori non imprenditori e da agenzie di somministrazione a condizione di poter vantare un reddito di lavoro dipendente, nel periodo precedente all’erogazione, inferiore a 80.000 euro. L’imposta sostitutiva si applica fino alla soglia di 3.000 euro annui lordi. L’agevolazione sarà riproposta anche per l’anno 2024.
Revisione aliquote Irpef: In attesa della revisione del sistema tributario, viene anticipata per il solo anno 2024 la riduzione a 3 scaglioni di reddito per l’applicazione progressiva dell’imposta. Per effetto dell’accorpamento dei primi 2 scaglioni attualmente previsti, la nuova disciplina sarà la seguente:
Fringe benefit: le modifiche apportate alla soglia di non imponibilità dei fringe benefit erogati nell’anno d’imposta 2023 (art. 51, c. 3 del Tuir) diventano strutturali nel 2024, ma con soglie più inclusive rispetto a quelle previste per il 2023. Il tetto di non imponibilità sarà fissato in 2.000 euro per lavoratori con figli (anziché 3.000 euro) e in 1.000 euro per tutti gli altri (anziché 258,23 euro).
Congedo parentale: la manovra mira a confermare anche per il 2024 l’innalzamento dal 30% all’80% del trattamento economico del congedo parentale (per un solo mese nell’arco dell’intero periodo di congedo) ai dipendenti del settore privato, fino al 6° anno di vita del bambino (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento). Dal 2024, si aggiunge un ulteriore mese indennizzato in misura pari al 60%. I periodi restanti sono indennizzati in via ordinaria nella misura del 30% della retribuzione.
Premi di produttività: Per effetto dell’ultima legge di Bilancio, per l’anno d’imposta 2023, l’imposta sostitutiva dei premi legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione è ridotta al 5% in luogo del 10%. L’agevolazione si applica al settore privato, in esecuzione di contratti di secondo livello e spetta anche ai lavoratori dipendenti di datori non imprenditori e da agenzie di somministrazione a condizione di poter vantare un reddito di lavoro dipendente, nel periodo precedente all’erogazione, inferiore a 80.000 euro. L’imposta sostitutiva si applica fino alla soglia di 3.000 euro annui lordi. L’agevolazione sarà riproposta anche per l’anno 2024.
Revisione aliquote Irpef: In attesa della revisione del sistema tributario, viene anticipata per il solo anno 2024 la riduzione a 3 scaglioni di reddito per l’applicazione progressiva dell’imposta. Per effetto dell’accorpamento dei primi 2 scaglioni attualmente previsti, la nuova disciplina sarà la seguente:
- fino a 28.000 euro, aliquota Irpef pari al 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, aliquota Irpef pari al 35%;
- oltre 50.000 euro, aliquota Irpef pari al 43%.
