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Diritto del lavoro e legislazione sociale 05 Agosto 2026

Mansioni superiori, promozione esclusa per incarichi sostitutivi

La Cassazione chiarisce che il cumulo di più periodi svolti in mansioni superiori, ciascuno di durata inferiore a 3 mesi, non comporta automaticamente il diritto alla qualifica superiore quando gli incarichi hanno un’effettiva funzione sostitutiva.

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 21.07.2026, n. 23718, ha esaminato il ricorso di un lavoratore del settore marittimo che chiedeva l’inquadramento nel livello di Quadro A per le funzioni di Direttore di macchina. La decorrenza richiesta partiva da novembre 2011 o, in subordine, da aprile 2012. La Corte d’Appello aveva respinto la domanda sulla base della durata degli incarichi e della loro funzione sostitutiva.Il contratto collettivo prevedeva l’acquisizione definitiva delle mansioni superiori dopo un periodo superiore a 3 mesi. La regola lasciava fuori dal computo le assegnazioni svolte per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto. Il lavoratore aveva ricoperto più volte le funzioni superiori per meno di 90 giorni. Tra un incarico e l’altro erano intervenuti periodi nelle mansioni ordinarie, ferie, riposi e visite mediche.Il ricorso e il cumulo degli incarichi - Il lavoratore sosteneva che i diversi periodi dovevano essere sommati. 3 assegnazioni svolte tra il 30.12.2011 e il 7.08.2012 superavano complessivamente il trimestre previsto dal contratto. Secondo la tesi difensiva, la frequenza degli incarichi mostrava un impiego stabile nelle funzioni superiori e una programmazione aziendale diretta a mantenere ogni periodo sotto la soglia utile per la promozione. La Cassazione ha confermato la lettura dei giudici d’appello. La successione di incarichi brevi può assumere rilievo quando la copertura riguarda...

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