Il Codice Civile contempla all’art. 2103, c. 7 l’ipotesi di assegnazione al dipendente di mansioni superiori rispetto a quelle attribuite in sede di assunzione o successivamente modificate.
Nell’ottica di tutelare la posizione del lavoratore, il quale ha svolto per un periodo di tempo rilevante mansioni appartenenti a un livello di inquadramento superiore, la stessa normativa codicistica riconosce la promozione automatica del dipendente, una volta oltrepassata la soglia temporale fissata dal contratto collettivo o, in via residuale, dalla legge. Analizziamo la questione in dettaglio.
Promozione automatica dopo massimo 6 mesi - Il dipendente che concretamente e in via continuativa svolge mansioni appartenenti ad un livello di inquadramento superiore, secondo la classificazione professionale del Ccnl applicato, può vantare il diritto alla promozione automatica una volta spirato il termine fissato dagli stessi accordi collettivi o, in mancanza di esplicita previsione degli stessi, dopo 6 mesi continuativi (periodo residuale previsto dall’art. 2103 c.c.).
L’assegnazione a mansioni superiori diviene definitiva (e si realizzano gli effetti della promozione automatica) soltanto se l’assegnazione stessa non ha luogo per ragioni di sostituzione di altro dipendente in servizio e salvo diversa volontà (rinuncia scritta) del lavoratore interessato.
Promozione automatica ma solo per altre ipotesi non sostitutive - In definitiva, l’assegnazione temporanea a mansioni superiori, per ragioni diverse dalla sostituzione di altro personale in servizio, è ammessa per un periodo di tempo limitato, disciplinato dai singoli contratti collettivi o, in mancanza di una loro specifica regolamentazione, per un periodo non eccedente i 6 mesi continuativi.
Si precisa che l’assenza del lavoratore (da cui nasce l’attribuzione di mansioni superiori per ragioni sostitutive) dev’essere legata alle ipotesi di sospensione legale della prestazione (come malattia e infortunio).
Che effetti ha la promozione automatica? - Trascorso il periodo di tempo fissato dalla contrattazione collettiva o il termine (residuale) di 6 mesi, il dipendente ha diritto al definitivo riconoscimento di:
- qualifica professionale superiore;
- livello retributivo di inquadramento proprio della nuova qualifica professionale.
In concreto, la promozione automatica comporta l’applicazione di un superiore livello retributivo (con aumento della retribuzione lorda mensile) e un diverso trattamento normativo, secondo la disciplina del Ccnl applicato.
Si pensi, ad esempio, ai contratti collettivi che parametrano la durata del periodo di prova e del preavviso in caso di licenziamento-dimissioni in ragione del livello di inquadramento.
Al di là delle conseguenze normative, il datore di lavoro si trova a far fronte a un maggior costo del personale, derivante dal passaggio del dipendente a un livello retributivo superiore.
Il periodo di lavoro dev’essere effettivo - La promozione automatica è giustificata dal reiterato svolgimento da parte del dipendente di mansioni appartenenti a un livello di inquadramento superiore.
Da quanto anticipato si comprende che assumono rilevanza, ai fini in parola, i soli periodi di effettivo lavoro.
La stessa giurisprudenza di Cassazione ha precisato che il periodo di svolgimento delle mansioni superiori dev’essere effettivo e, pertanto, si escludono dal computo del termine contrattuale o legale, i periodi di assenza per ferie o di sospensione dell’attività a causa di malattia.
Si deve tener conto, precisano ancora gli Ermellini, dei riposi settimanali e compensativi.
Assegnazione anche per comportamenti concludenti - L’assegnazione al dipendente di mansioni superiori può avvenire, secondo quanto sostiene la giurisprudenza di Cassazione, anche attraverso comportamenti concludenti del datore di lavoro.
In tal senso devono realizzarsi più condotte datoriali tali da esprimere la volontà o comunque il consenso all’espletamento di mansioni superiori da parte del lavoratore.
