Diritto del lavoro e legislazione sociale
11 Aprile 2026
Maternità e congedo parentale: conta la legge, non il protocollo
Il periodo indennizzabile per congedo di maternità e congedo parentale non può essere ricavato dall’intervallo tra le date di presentazione delle domande amministrative, perché si tratta di 2 istituti distinti, regolati dal D.Lgs. 151/2001 con durata e collocazione temporale autonome.
La tutela della maternità segue tempi fissati dalla legge e collegati alla nascita del figlio. Con l’ordinanza n. 28.03.2026, n. 7455 la Cassazione interviene in una controversia tra una lavoratrice e l’Inps. In primo grado era stata riconosciuta l’indennità di maternità per il periodo compreso tra l’11.05.2009 e il 5.11.2009. In appello, la lavoratrice aveva sostenuto che quel conteggio nasceva a sovrapposizione tra 2 dati distinti: le date di presentazione delle domande amministrative e i periodi di astensione coperti dalla disciplina di legge. La Corte d’appello di Napoli aveva però respinto il gravame, osservando che nel ricorso mancava un’indicazione espressa dei periodi di astensione e che la documentazione prodotta risultava incompleta. Errore corretto dalla Cassazione - La Cassazione legge la vicenda partendo dal D.Lgs. 151/2001. L’ordinanza ricorda che il congedo di maternità copre, in via ordinaria, 2 mesi precedenti la data presunta del parto e 3 mesi successivi, con le flessibilità previste dall’art. 20. Richiama poi l’art. 32 e afferma che, per ogni bambino, la madre lavoratrice, una volta terminato il congedo di maternità, ha diritto ad assentarsi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato fino a 6 mesi. Il passaggio decisivo è qui: le 2 domande amministrative riguardavano 2 istituti distinti, ciascuno con una propria durata e una propria collocazione temporale. Per la Suprema Corte, dunque, il giudice di merito ha errato nel...