La quota di contribuzione straordinaria non è dovuta dai lavoratori già iscritti ad un sindacato; tutti gli altri possono rifiutarsi di versare la quota entro il 15.05.2026. In assenza di indicazioni, vale la regola del silenzio assenso.
I datori di lavoro che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti sono chiamati a gestire nei prossimi mesi la quota di contribuzione straordinaria introdotta dal recente rinnovo contrattuale.L'Accordo 22.11.2025 stabilisce termini e condizioni per la raccolta della contribuzione sindacale straordinaria che Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil richiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato a fronte dell’attività di negoziazione svolta.L’importo del contributo di 30 euro è richiesto per ciascuno degli anni di vigenza del Ccnl: conseguentemente, per tutti gli anni 2026, 2027 e 2028 dovrà ripetersi l’intera procedura di raccolta delle adesioni. Sono confermate le modalità già utilizzate per i Ccnl precedenti a partire dal Ccnl 20.01.2008 e, di conseguenza, ai lavoratori che non abbiano espressamente rifiutato il contributo straordinario attraverso la riconsegna dell’apposito modulo la trattenuta sarà comunque effettuata secondo la modalità del silenzio assenso. Ma vediamo la tempistica, formalizzata a seguito dell’approvazione del rinnovo contrattuale.Le Aziende sono tenute ad affiggere in bacheca dal mese di febbraio e fino al 15.04 rispettivamente per gli anni 2026, 2027 e 2028, un avviso attraverso il quale si informano i dipendenti che i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil richiedono a tutti i lavoratori non iscritti al sindacato, una "quota contribuzione...