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Paghe e contributi 08 Settembre 2026

Min. Lavoro: invio del prospetto di paga con posta elettronica

Il prospetto di paga può essere trasmesso con posta elettronica certificata, purché il datore metta a disposizione del lavoratore tecnologie idonee alla ricezione e alla stampa: lo ha chiarito il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 1/2008.

La L. 4/1953 stabilisce che “il prospetto paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui viene consegnata la retribuzione”. Nel prospetto paga dei lavoratori dipendenti, con la sola esclusione dei dirigenti, devono essere indicati nome, cognome, qualifica professionale, il periodo a cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché le singole trattenute.Si deve tener conto poi che, a partire dal 1.07.2018, il legislatore ha imposto la piena tracciabilità delle retribuzioni, cioè opera l’assoluto divieto di corrispondere la retribuzione, ivi compresi gli anticipi, attraverso denaro contante direttamente al lavoratore.Il datore, dunque, per legge è obbligato a consegnare al lavoratore la busta paga (prospetto paga) in forma cartacea, telematicamente (tramite email PEC o email ordinaria), a mano direttamente dall’azienda o anche tramite il consulente del lavoro di quest’ultima.Si deve ben tener presente che la prova legale dell’effettiva consegna del cedolino al lavoratore, nella scadenza prevista, grava sempre sul datore di lavoro e che inoltre la firma “per ricevuta” o per “presa visione e accettazione” può essere richiesta proprio ai fini della prova dell’avvenuta consegna. Tuttavia tale firma non attesta assolutamente né la correttezza dei dati riportati né l’avvenuto pagamento della retribuzione. Non ha quindi efficacia di...

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