Modificata la chiusura del periodo fiscale della società incorporata
Il termine coincide ora con il giorno antecedente all’efficacia della fusione, senza sovrapporsi a quello della società risultante; resta aperto il nodo del “primo bilancio successivo alla fusione”.
L’art. 8 D.Lgs. 148/2026 ha sostituito all’art. 172, c. 8 del Tuir le parole: “la data in cui ha effetto la” con le parole “la data antecedente a quella di efficacia della”. La revisione ha lo scopo di far arretrare alla data immediatamente antecedente quella dell’efficacia della fusione, invece di renderla coincidente (come impropriamente obbligava prima il testo di legge) con la data dell’operazione di fusione già perfezionata, la chiusura dell’ultimo periodo fiscale delle società fuse/incorporate. A tale proposito si deve considerare come gli effetti dell’operazione di fusione, secondo le previsioni dell’art. 2504 c.c., si producono dalla data in cui è eseguita l’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione, in aderenza alla regola generale, valida per tutte le modifiche statutarie, disposta dall’art. 2436, c. 5 c.c. Il completamento, quindi, delle forme pubblicitarie genera l’effetto costitutivo dell’operazione. Il dato normativo ante riforma, prevedendo la scadenza dell’ultimo autonomo periodo fiscale coincidente con la data di perfezionamento dell’operazione, determinava un’indebita sovrapposizione temporale tra la data di chiusura di tale autonomo periodo fiscale e l’iniziale decorrenza del periodo d’imposta imputabile alla società nata dalla fusione o in caso di fusione per incorporazione la doppia...