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Diritto del lavoro e legislazione sociale 20 Marzo 2026

Molestie sul lavoro: conseguenze sanzionatorie

Le molestie sul luogo di lavoro tra tutela della dignità, obblighi datoriali di sicurezza e proporzionalità della sanzione. Un singolo episodio può giustificare la sanzione conservativa, mentre condotte reiterate legittimano il licenziamento per giusta causa.

La disciplina delle molestie nei rapporti di lavoro si fonda su un sistema normativo articolato che vede nell’art. 2087 c.c. il presidio fondamentale in ragione del quale il datore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori, con un obbligo di natura preventiva e organizzativa. A tale norma si affianca il D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), che qualifica espressamente come discriminazione i comportamenti indesiderati posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona e di creare un clima lavorativo intimidatorio, ostile, degradante o offensivo. Le molestie sessuali non costituiscono pertanto un mero illecito disciplinare, ma integrano una forma di discriminazione di genere, con inversione parziale dell’onere della prova a favore della vittima ai sensi dell’art. 40 del medesimo decreto. La cornice si completa con la Direttiva 2006/54/CE, che equipara le molestie fondate sul sesso alle discriminazioni dirette e con le disposizioni penali ex artt. 660, 612-bis e 609-bis c.p.Sul piano della rilevanza disciplinare, la Corte di Cassazione, con la pronuncia 11.06.2025, n. 15549, ha affermato che un singolo episodio di molestie verbali a contenuto sessuale integra già di per sé un illecito autonomamente sanzionabile, senza necessità di reiterazione e senza che sia richiesta un’analitica previsione della condotta nel...

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