RICERCA ARTICOLI
Lavoro 20 Giugno 2023

Monetizzazione delle ferie non godute al termine del rapporto

Secondo l’avvocato generale della Corte di Giustizia UE, gli Stati membri possono limitare la monetizzazione delle ferie annuali retribuite non godute e incoraggiarne la fruizione, nel rispetto di determinate condizioni.

Come noto, la disciplina delle ferie annuali trova le sue fonti nella legge (art. 10 D.Lgs. 66/2003) e nella contrattazione collettiva. La legge stabilisce il periodo minimo di ferie annuali retribuite; la contrattazione collettiva dispone le regole specifiche di settore (il numero di giornate, i termini di fruizione, i criteri di computo, la retribuzione da corrispondere, ecc.) ovvero per categorie di lavoratori. Ogni lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie retribuito di almeno 4 settimane all’anno, fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 c.c. Il periodo minimo legale di ferie deve essere fruito secondo queste modalità: per almeno 2 settimane consecutive nel corso del periodo di maturazione; per le restanti settimane entro 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, salvo diversa disciplina collettiva. Si tratta di un diritto irrinunciabile e la monetizzazione delle ferie non godute è una pratica generalmente vietata dalla legislazione italiana perché non consente il recupero delle energie psicofisiche spese per la prestazione lavorativa. Il divieto di monetizzazione cede nel caso seguente: cessazione del rapporto (per la parte che residua); eccedenza oltre il limite legale (ad esempio quando il CCNL prevede un periodo di ferie superiore alle 4 settimane: in tal caso il lavoratore può chiedere la monetizzazione del periodo successivo); se il mancato godimento dipende da causa non...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.