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Accertamento, riscossione e contenzioso 06 Novembre 2026

Motivazione dell’atto impositivo e provocatio ad opponendum

Per la Corte l’avviso è motivato anche se non menziona le osservazioni del contribuente e rinvia al processo verbale: una lettura già ripudiata dalle Sezioni Unite nel 2004 e in contrasto con i nuovi artt. 6-bis e 7 L. 212/2000.

Nell’ordinanza 23.10.2026, n. 27690 la Cassazione ha inteso rappresentare: “Secondo la giurisprudenza pacifica della Corte la motivazione dell’avviso di accertamento deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa fiscale e di apprestare adeguata difesa non essendo necessario che l’avviso di accertamento contenga tutti i documenti a supporto della pretesa, ma deve fornire gli elementi essenziali per comprendere le ragioni dell’accertamento; l’Ufficio ... non deve necessariamente menzionare le osservazioni del contribuente e va ritenuto correttamente motivato allorquando contenga il riferimento a un processo verbale di constatazione regolarmente notificato o consegnato all’intimato, con la conseguenza che l’Amministrazione non è tenuta a includere, nell’avviso di accertamento, notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti, né di riportarne, seppur sinteticamente, il contenuto”.   Nonostante in tale ordinanza la Cassazione ritenga pacifico il prologo giuridico sopra riportato, tale tesi risulta essere invece smentita dalla medesima nell’ordinanza 5.11.2025, n. 29335, nella quale ha ritenuto di ribadire come nella giurisprudenza della Corte sia stata da tempo abbandonata la tesi della natura meramente processuale della motivazione dell’avviso di accertamento, secondo cui la motivazione ha l’esclusiva funzione di affermare la pretesa tributaria e...

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