Per un momento si era pensato che il Governo avesse recepito le istanze degli operatori e avesse equiparato, ai fini del contributo addizionale dell'1,4%, la stagionalità prevista dai contratti collettivi di lavoro a quella identificata dalla legge, nella specie dal D.P.R. 1525/1963. Invece l'intervento della legge di Bilancio 2020 si limita a riconoscere l'esclusione dall'obbligo contributivo per i lavoratori assunti a termine per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni nel settore del turismo e pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi. La norma estende l'esclusione agli altri settori produttivi, ma solo per la provincia di Bolzano.
Dal 1.01.2020, pertanto, l'art. 2, cc. 28 e 29 L. 92/2012 prevede l'obbligo di applicazione del contributo addizionale dell'1,4% ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, con l'esclusione dei contratti di lavoro domestico e delle seguenti ipotesi:
a) lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
b) lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. 7.10.1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1.01.2013 al 31.12.2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31.12.2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
b-bis) a...