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Lavoro
15 Settembre 2023
Nuove regole sulle differenze retributive nel Terzo settore
La legge di conversione del Decreto Lavoro ha modificato la disciplina che consente il superamento del limite differenziale retributivo, ampliandone la portata.
Enti, associazioni, fondazioni, organizzazioni e imprese sociali devono prestare attenzione alle disposizioni che stabiliscono limiti ai compensi corrisposti ai dipendenti e al divieto di distribuzione di utili. La L. 3.07.2023, n. 85 che ha convertito il decreto Lavoro (D.L. 48/2023) è intervenuta nell’ambito dell’attività lavorativa prestata in favore degli enti del Terzo settore (ETS) e delle imprese sociali, modificando la disciplina delle differenze retributive tra i lavoratori dipendenti degli ETS, di cui al D.Lgs. 117/2017 e al D.Lgs. 112/2017.
Ricordiamo che i citati organismi possono ricorrere ad attività lavorative dei soci o dei terzi, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento. Più precisamente, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8 da calcolare sulla base della retribuzione annua lorda (art. 16, c. 1 D.Lgs. 117/2017 e art. 13, c. 1 D.Lgs. 112/2017). Tali enti devono evidenziare il rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o nella relazione di missione.
Il D.L. 48/2023 ha integrato la disciplina in argomento e consente di elevare il rapporto da 1 a 12 in presenza di comprovate esigenze, inerenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale (come definite dall’art. 5 del Codice del Terzo settore e dell’art. 2 D.Lgs. 112/2017)....