Con il messaggio 20.07.2026, n. 2418 l'Inps ha fornito le istruzioni operative e contabili relative all’art. 6 D.L. 107/2026, entrato in vigore il 27.06.2026. La disposizione introduce, per il periodo compreso tra il 1.07.2026 e il 31.12.2026, misure volte ad agevolare l'accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in presenza di eccezionali situazioni climatiche, comprese le straordinarie ondate di calore, con l'obiettivo di contemperare le esigenze di tutela occupazionale con la continuità delle attività produttive e infrastrutturali.
L’art. 6, c. 1 estende ai datori di lavoro dei settori edile e affini, lapideo e delle escavazioni, di cui all'art. 10, c. 1, lett. m), n) e o) D.Lgs. 148/2015, il beneficio della neutralizzazione dei periodi di Cigo richiesti per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) ai fini del computo del limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile ex art. 12 del medesimo decreto. Tale meccanismo era già previsto per gli altri settori destinatari della Cigo, sicché la norma colma una disparità di trattamento settoriale. Resta fermo l'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 5 D.Lgs. 148/2015, mentre il termine di presentazione delle domande resta quello ordinario di cui all'art. 15, c. 2 (fine del mese successivo all'inizio dell'evento). Per la compilazione del flusso UniEmens, l'Inps istituisce il nuovo codice di conguaglio "L153" per le prestazioni eccedenti le 52 settimane, mantenendo il codice "L038" per quelle entro tale limite.
Il c. 2 interviene sulla cassa integrazione speciale operai agricoli (art. 8 L. 457/1972), riconoscendo il trattamento per intemperie stagionali sia agli OTI sia agli OTD, anche in caso di riduzione dell'attività pari alla metà dell'orario giornaliero, a prescindere dal requisito delle 181 giornate lavorative. Le integrazioni non incidono sul limite massimo di 90 giornate annue e sono equiparate a lavoro effettivo ai fini NASpI agricola. In deroga all'art. 14 L. 457/1972, l'autorizzazione è rilasciata direttamente dalla Struttura territoriale Inps, con pagamento diretto ai beneficiari.
Le domande vanno presentate con le nuove causali "17" (riduzione) e "18" (sospensione), entro 15 giorni dall'inizio dell'evento; per gli eventi verificatisi dal 1.07 al 23.07.2026 è concessa una finestra straordinaria fino al 22.08.2026, mentre l'inoltro ordinario decorre dal 24.07.2026. Sul fronte UniEmens/PosAgri, per la giornata parzialmente lavorata si utilizzano i nuovi codici CodicePartTime-GOR 7 (OTI) e 8 (OTD), validi per il terzo e quarto trimestre 2026.
Le risorse stanziate ammontano a 4,9 milioni di euro per la Cigo e 10,3 milioni per la Cisoa, con monitoraggio prospettico affidato all'Istituto, che non potrà accogliere domande eccedenti i tetti di spesa.
Per imprese e professionisti, la novità impone un doppio adempimento: da un lato, l'attenzione alle nuove causali e ai codici UniEmens per non incorrere in decadenze; dall'altro, la verifica, caso per caso, della sussistenza dei presupposti EONE, elemento che condiziona sia l'accesso alla neutralizzazione sia l'esonero contributivo.
Infine, il messaggio in oggetto fa esclusivo riferimento alle fattispecie di “eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore” di cui all’art. 6 D.L. 107/2026; pertanto, resta applicabile, per quanto non derogato, la disciplina ordinaria prevista per le ipotesi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo, richiamata dal messaggio n. 2103/2026 con cui l’Inps ha precisato le causali utilizzabili, l’onere della relazione tecnica e i criteri di valutazione della temperatura percepita.
