Il Governo ha cercato di rendere coerente la normativa interna con quanto previsto dalla legislazione comunitaria:
- ampliando l’elenco delle informazioni che attualmente il datore di lavoro già fornisce al lavoratore;
- disciplinando la tempistica e i mezzi con cui le informazioni devono essere comunicate al lavoratore;
- estendendo l’adempimento informativo, per quanto compatibile con la natura e la tipologia del rapporto di lavoro, anche al committente di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nonché alle prestazioni di lavoro occasionale.
A quale tipologia di contratti si applica l’innovazione normativa?
- contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, anche part-time (compreso il lavoro agricolo);
- contratto di lavoro intermittente;
- contratto di lavoro somministrato a tempo determinato o indeterminato;
- rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (ai sensi dell’art. 409, c. 3 c.p.c.);
- rapporto di collaborazione etero-organizzata (ai sensi dell'art. 2, c. 1 D.Lgs. 81/2015);
- contratto di prestazione occasionale (PrestO);
- lavoratori marittimi e lavoratori della pesca;
- lavoratori domestici.
Le informazioni dovranno essere previste in uno dei seguenti documenti:
- nel contratto individuale di lavoro;
- nella comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro.
Se il contratto dovesse cessare prima che il datore di lavoro abbia comunicato tutte le informazioni obbligatorie (prima ad esempio dei 30 giorni), dovrà fornire le predette informazioni al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Qualsiasi modifica alle informazioni fornite all'atto dell'assunzione al lavoratore dovrà essere comunicata entro il primo giorno di decorrenza degli effetti di dette modifiche. Ciò dovrà avvenire sempre che la modifica non sia dovuta ad una disposizione legislativa o regolamentare ovvero da clausole del contratto collettivo.
Lavoratori inviati in missione all’estero per più di 4 settimane - Le informazioni che dovranno essere fornite, per scritto, prima della partenza del lavoratore, sono:
- il Paese dove verrà inviato per svolgere la propria prestazione lavorativa;
- la durata del distacco all'estero;
- la retribuzione cui ha diritto il lavoratore, conformemente al diritto applicabile dallo Stato ospitante;
- la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;
- gli eventuali ulteriori emolumenti (in denaro o in natura), qualora presenti, dovuti per il distacco (es. indennità di distacco, rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio);
- le modalità di rimpatrio, qualora disciplinate.
Periodo di prova - La direttiva prevede che gli Stati membri fissino una durata massima non superiore a 6 mesi (limite peraltro già stabilito dall’art. 2096 c.c.) e che lo stesso periodo di prova abbia una durata proporzionata in caso di rapporti di lavoro a tempo determinato. Infine, la direttiva consente l’estensione del periodo di prova nei casi in cui il lavoratore sia stato assente, per un periodo corrispondente alla durata dell’assenza.
Sanzioni - Qualora le comunicazioni prescritte non vengano effettuate ovvero siano eseguite in ritardo o in modo incompleto, è prevista una sanzione da 250 a 1.500 euro.
