RICERCA ARTICOLI
Lavoro 07 Giugno 2019

Nuovo congedo di maternità dopo il parto


Nella gestione del rapporto di lavoro assume un ruolo importante la gestione e tutela della lavoratrice madre per tutta la durata della gravidanza e nel periodo successivo al parto. Alle disposizioni precedenti, che si riassumono di seguito in modo sommario, la normativa ha recentemente introdotto alcune modiche in materia di flessibilità del congedo. L'art. 16 D.Lgs. 151/2001 sancisce il divieto di far lavorare le donne: - nei 2 mesi precedenti alla data presunta del parto; se il parto avviene dopo la data presunta, nel periodo tra quella data e quella effettiva in cui avviene il parto; - nei 3 mesi successivi al parto; se il parto avviene prima, nei giorni non goduti prima del parto. L'art. 21, c. 1 dello stesso decreto stabilisce che la lavoratrice deve consegnare al datore di lavoro e all'Inps (in via telematica e direttamente dal medico del Servizio Sanitario Nazionale) il certificato medico che attesta la gravidanza e indica la presunta data del parto, entro i 2 mesi antecedenti al parto stesso. Dal 1.01.2019 la legge di Bilancio riconosce alle lavoratrici la possibilità di astenersi dal lavoro per il periodo di assenza obbligatoria esclusivamente dopo il parto e fino al 5° mese successivo al parto stesso (art. 1, c. 485, L. 145/2018 e art. 16, c. 1.1 D.Lgs. 151/2001). Va detto che tale “flessibilità”, seppur meno estesa, era già presente nel nostro ordinamento poiché la lavoratrice, anziché...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.