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Lavoro 11 Ottobre 2023

Nuovo contratto a termine: i chiarimenti del Ministero del Lavoro

Con circolare 9.10.2023, n. 9 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito i primi chiarimenti sulle novità apportate alla disciplina del contratto a termine dopo il decreto Lavoro e la legge di conversione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare 9.10.2023, n. 9 ha diffuso i primi chiarimenti in riferimento alla nuova disciplina del contratto a tempo determinato introdotta dal D.L. 48/2023, convertito con L. 85/2023. Le indicazioni riguardano la modalità di utilizzo del contratto a termine, con particolare riferimento alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva: la scadenza del 30.04.2024 per l'utilizzo di causali siglate dalle parti in assenza di previsioni contrattuali e l’azzeramento del limite di 12 mesi disposto dal nuovo art. 24, c. 1-ter D.Lgs. 81/2015, introdotto dalla legge di conversione (L. 85/2023). Andiamo con ordine.

Come noto, le modifiche apportate all’art. 19, c. 1 D.Lgs. 81/2015, superando le rigide causali previste dal decreto Dignità, consentono l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato alle seguenti condizioni:
  • nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del medesimo decreto;
  • in assenza delle previsioni dei contratti collettivi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti e comunque entro il 30.04.2024;
  • in sostituzione di altri lavoratori.
Non è stato modificato il limite massimo di durata dei rapporti a termine intercorsi tra il datore di lavoro e lo stesso lavoratore (24 mesi, salvo diverse previsioni dei contratti collettivi) né il numero massimo di 4 proroghe consentite; nessuna modifica neppure al regime del c.d. "stop & go", ossia le pause previste nella successione tra 2 contratti a termine.
In merito alla data del 30.04.2024, il Ministero precisa che le previsioni dei contratti collettivi sono da ritenere “fonte privilegiata” in materia; pertanto, le Parti sociali devono adeguare tali contratti alla nuova disciplina. Il Ministero, inoltre, precisa che il termine del 30.04.2024 si intende riferito alla stipula del contratto e non alla sua durata, che potrà quindi protrarsi anche oltre tale data.

Per quanto concerne l’azzeramento del contatore dei primi 12 mesi c.d. “acausali”, la legge di conversione del decreto Lavoro, ha stabilito che i periodi dei contratti a termine anteriori alla data del 5.05.2023 (data di entrata in vigore del Decreto) non devono essere considerati nel computo di tale durata (art. 24, c. 1-ter). Ciò consente liberamente l'utilizzo di 12 mesi di contratto con rinnovi o proroghe collocate dopo il 5.05.2023, senza necessità di ricorrere alle menzionate condizioni, indipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore in forza di contratti stipulati prima del 5.05.2023, fermo restando il limite complessivo previsto dalla legge (24 mesi) o dalla contrattazione collettiva.

Il Ministero chiarisce che per l’applicazione della nuova previsione normativa occorre riferirsi al momento in cui è stato stipulato il contratto di lavoro, precisando che l’espressione “contratti stipulati” utilizzata al comma 1-ter citato è riferita sia ai rinnovi di precedenti contratti di lavoro a termine, sia alle proroghe di contratti già in essere. Tale interpretazione risulta coerente con il nuovo testo dell’art. 21, c. 01 come modificato dalle recenti disposizioni del decreto Lavoro, che uniforma il regime delle proroghe e dei rinnovi nei primi 12 mesi del rapporto.
In altre parole, nel momento in cui si sottoscrive un nuovo contratto di lavoro a termine o la proroga o il rinnovo del contratto stesso, per effetto del richiamo dell’art. 21, c. 1 D.Lgs. 81/2015, ai fini della verifica del superamento dei 12 mesi, e dunque della necessità di prevedere l’apposizione delle condizioni, rileva soltanto il periodo intercorso dopo il 5.05.2023, risultando del tutto indifferente l’eventuale presenza di un precedente rapporto.

Con la circolare in commento, il Ministero ha inoltre fornito i seguenti chiarimenti:
  • somministrazione di lavoro a tempo indeterminato: ai fini del rispetto del limite del 20%, previsto dall’art. 31, c. 1, 1° periodo D.Lgs. 81/2015, non rilevano i lavoratori somministrati assunti dall’Agenzia di somministrazione con contratto di apprendistato. Allo stesso modo, sono esclusi dall’applicazione dei limiti quantitativi per la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, i lavoratori disoccupati che fruiscono da almeno 6 mesi trattamenti di disoccupazione non agricola o ammortizzatori sociali, i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (art. 2, nn. 4 e 99 Reg. UE 651/2014 e D.M. 17.10.2017);
  • contratti a termine stipulati da Pubbliche Amministrazioni, università private, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione, enti privati di ricerca: a tali soggetti non si applicano né il termine massimo di 24 mesi complessivi, né le nuove causali introdotte dal D.L. 48/2023, ma restano valide le disposizioni previste dall’art. 36 D.Lgs. 165/2001.