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Lavoro 05 Giugno 2023

Nuovo esonero contributivo parziale: i chiarimenti per la tredicesima 

L’art. 39 D.L. 48/2023 ha integrato di ulteriori 4 punti percentuali l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti ma senza effetti sulla tredicesima mensilità.

Per i periodi di paga dal 1.07.2023 al 31.12.2023, a vantaggio dei lavoratori dipendenti di datori privati e pubblici, il D.L. 48/2023 ha previsto l’aumento di un ulteriore 4% dell’esonero parziale dei contributi previdenziali a loro carico, per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. L’intervento va quindi a modificare quanto previsto dall’art. 1, c. 281 L. 29.12.2022, n. 197, già in corso di applicazione dallo scorso 1.01.2023 e fino al 31.12.2023. L’innalzamento previsto dal recente Decreto Lavoro, contrariamente alla disposizione precedente, non incide sulla tredicesima. I datori di lavoro dovranno procedere alla distinta verifica delle soglie retributive per i periodi di paga nei quali sarà erogata la tredicesima mensilità. In dettaglio, il beneficio introdotto dall’ultima legge di Bilancio consente la riduzione nelle seguenti misure e in riferimento a particolari soglie di retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità: 2% quando la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro; 3% quando la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro. Entrambe le soglie devono essere maggiorate del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre. L’art. 39 del Decreto Lavoro porta le percentuali rispettivamente al 6% e 7%, ma solo in riferimento ai periodi di paga dal 1.07 al 31.12.2023 e senza...

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