Come sarà già ben noto agli addetti ai lavori, la L. 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale) è intervenuta con molteplici aspetti dal punto di vista fiscale ed economico; tuttavia, possiamo individuare tra i più importanti per il settore del lavoro il nuovo obbligo per i datori di lavoro che si avvalgono di lavoratori autonomi occasionali di comunicazione preventiva, entrata in vigore dal 21.12.2021 e volta a contrastare le forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale. Con le note n. 29/2022 e 109/2022 pubblicate successivamente, l’INL ha fornito le prime indicazioni operative per adempiere correttamente alla novità introdotta.
I soggetti tenuti all’invio della comunicazione preventiva all’ITL di competenza sono individuabili esclusivamente nei committenti che operano in qualità di imprenditori, vengono esonerati infatti:
le Pubbliche Amministrazioni compresi gli Enti pubblici non economici;
gli enti del Terzo settore purché non svolgano attività d’impresa;
le fondazioni ITS;
le ASD e le SSD;
gli studi professionali non organizzati in forma d’impresa.
I prestatori a cui si applica la normativa sono i lavoratori autonomi occasionali, inquadrabili nella definizione dell’art. 2222 c.c., ossia quei soggetti che “si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente...