Il D.L. 7.01.2022, n. 1, inserendo il nuovo art. 4-quater nel D.L. 44/2021, prevede, dall’8.01 al 15.06.2022, l’estensione dell’obbligo vaccinale a tutti i soggetti che hanno compiuto 50 anni di età, o che li compiono in data successiva all’8.01.2022 (data di entrata in vigore del D.L. 1/2022), fermo restando il termine del 15.06.2022.
Con riferimento ai lavoratori, invece, l’art. 3 del medesimo decreto legge introduce il divieto di accesso nei luoghi di lavoro ai soggetti che non possiedono né la certificazione verde Covid-19 per avvenuta vaccinazione, né quella per guarigione (il c.d. green pass rafforzato).
Rientrano, inoltre, nelle categorie per le quali viene applicata tale normativa anche il personale scolastico, il personale delle pubbliche amministrazioni, i magistrati, i difensori, i consulenti, i periti e gli ausiliari dei magistrati.
Rimangono, come sempre, esclusi dall’obbligo coloro che presentano patologie gravi documentate e attestate dal medico di medicina generale o dal medico addetto all’esecuzione del vaccino, che esentano da siffatto adempimento.
È inoltre prevista una (nuova) sanzione amministrativa, irrogata dall’Agenzia delle Entrate, per chi non ha adempiuto all’obbligo alla data del 1.02.2022 e che non ha effettivamente iniziato il ciclo vaccinale (prima dose), non ha effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale, non ha eseguito la dose di richiamo allo scadere delle certificazioni verdi di cui era in possesso.
Come introdotto all’inizio dello scritto, però, ciò che più cattura la nostra attenzione, in qualità di operatori del settore, è l’obbligatorietà del possesso della certificazione verde all’interno dei luoghi di lavoro privati.
Infatti, i soggetti che dichiarano di non avere il green pass (base per gli under 50, rafforzato per gli over) o che ne risultano sprovvisti nel momento in cui accedono al luogo di lavoro per prestare regolare attività sono da considerare assenti ingiustificati.
Ai datori di lavoro, in questi casi, non è consentito il rilascio di contestazioni e/o provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori coinvolti. Inoltre, ai dipendenti assenti viene garantita la conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione di apposita documentazione che attesta l’avvenuta vaccinazione e comunque non oltre la data limite fissata dal Decreto al 15.06.2022.
In questi giorni di assenza ingiustificata al lavoratore non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso di qualunque tipo.
Al lavoratore che non possiede il green pass o non lo esibisce al soggetto richiedente, oltre alle conseguenze disciplinari può essere applicata una sanzione amministrativa che può variare da 600 a 1.500 euro.
A partire dal 15.02.2022, per un lavoratore assente ingiustificato, al 5° giorno di astensione dall’attività lavorativa, spetta al datore di lavoro la decisione di un’eventuale sospensione del dipendente stesso fino ad un massimo di 10 giorni lavorativi.
Non va dimenticato che il datore di lavoro, dal lato suo, ha l’obbligo di verificare il possesso della certificazione verde da parte del proprio personale prima di farlo accedere al luogo di lavoro, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa per un importo che oscilla tra 400 e 1.000 euro.
