RICERCA ARTICOLI
Paghe e contributi 02 Luglio 2026

Ondate di calore: integrazione salariale per edili e agricoli

La disciplina prevista dall’art. 6 del D.L. 107/2026 introduce deroghe temporanee alla normativa sulla CIG per eventi climatici estremi, come le straordinarie ondate di calore, rafforzando le tutele anche per gli operai agricoli.

Con l'art. 6 D.L. 26.06.2026 n. 107, in vigore dal 27.06.2026, il legislatore introduce un pacchetto di misure straordinarie volto a garantire la continuità delle attività produttive maggiormente esposte agli effetti degli eventi climatici estremi. Le disposizioni trovano applicazione per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate dal 1.07 al 31.12.2026 e riguardano sia le imprese rientranti nel sistema della Cassa integrazione guadagni sia il settore agricolo.Le nuove previsioni si applicano alle domande di integrazione salariale richieste per eventi oggettivamente non evitabili determinati da eccezionali situazioni climatiche, comprese le straordinarie ondate di calore, estendendo il regime derogatorio anche alle imprese industriali e artigiane impegnate nella realizzazione di opere infrastrutturali, individuate dall'art. 10, c. 1, lett. m), n) e o) D.Lgs. 148/2015.L'intervento legislativo opera mediante una deroga all'art. 12, cc. 2 e 3 D.Lgs. 148/2015, per effetto della quale i periodi di integrazione salariale fruiti per eccezionali eventi climatici, tra cui le straordinarie ondate di calore, non vengono computati ai fini della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale.Ulteriore elemento di favore è rappresentato dall'esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dall'art. 13 D.Lgs. 148/2015.Occorre ricordare che, in via ordinaria, le imprese destinatarie della CIGO possono già richiedere il trattamento di...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.