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Accertamento, riscossione e contenzioso 29 Maggio 2026

Operazioni soggettivamente inesistenti: l’onere della prova

La Cassazione, con l’ordinanza n. 14990/2026, ridefinisce il riparto dell’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti, con un esito che appare distante dalle garanzie elaborate dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

In tema di operazioni soggettivamente inesistenti la Cassazione, con l’ordinanza 19.05.2026, n. 14990, rappresenta, in ritenuta coerenza con le plurime affermazioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (cause C-324/11, C-277/14, C-101/16 e C-512/21) che “qualora l’Amministrazione Finanziaria contesti che la fatturazione attiene a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base a elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta a evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto”.Sul tipo di prova incombente sull’Amministrazione la Corte precisa che essa può ritenersi raggiunta se quest’ultima fornisce attendibili indizi idonei a integrare una presunzione semplice e, dunque, non occorre una prova certa e incontrovertibile. Inoltre in tema di evasione di...

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