Anche le aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto con le modalità previste per le aziende che superano tale limite occupazionale.
L’adempimento deve essere visto con particolare attenzione in quanto, mentre in passato la scadenza era considerata non “proprio” tassativa poiché le sanzioni amministrative scattano non tanto per la mancata presentazione quanto per l’inottemperanza all’invito a provvedere, ora la mancata presentazione può incidere pesantemente sulla partecipazione agli appalti pubblici finanziati con le risorse collegate al PNRR.
Per quanto attiene il regime sanzionatorio, il c. 4 dell’art. 46 D. Lgs.198/2006 sancisce che solo in caso di inottemperanza all’obbligo nei successivi 60 giorni all’invito da parte della DPL si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 516,46 a 2.582,28 euro. Qualora l’inottemperanza si protragga per oltre 12 mesi, scatta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda. Inoltre, in caso di rapporto incompleto o non veritiero si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
Particolarmente significativo è che si preveda la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda per i casi in cui l’inottemperanza all’invito, da parte della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, alla trasmissione del rapporto si protragga per oltre 12 mesi. La norma previgente prevedeva invece che tale sospensione fosse disposta “nei casi più gravi” - sempre con riferimento al mancato adempimento successivo all’invito suddetto, il quale è effettuato dopo la scadenza dei termini per la trasmissione del rapporto.
Al rapporto biennale dedica particolare attenzione anche il decreto “semplificazioni” 2021, il D.L. 77/2021, che introduce una sorta di sanzione “indiretta” per la mancata presentazione. L’art. 47 del predetto decreto, rubricato «Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC», prevede importanti ed impegnative misure volte a favorire le pari opportunità, generazionali e di genere nonché a promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili nell’ambito degli appalti finanziati - in tutto o in parte - con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10.02.2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.02.2021 nonché dal Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza («PNRR») e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari («PNC»).
Le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti devono produrre, al momento della presentazione della domanda di partecipazione ad una di tali gare od offerta, a pena di esclusione, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano da 15 a 50 dipendenti sono invece tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità.
La mancata presentazione di questa documentazione entro il termine stabilito preclude la possibilità per l’operatore economico inadempiente di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse collegate al PNRR. La stazione appaltante potrà disporre misure premiali per i partecipanti che dimostrano particolare attenzione alle misure sociali, alla conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché a modalità innovative di organizzazione del lavoro.
Appare evidente l’attenzione che viene ora richiesta per l’identificazione dell’obbligo di presentazione del rapporto, potendo indicare:
- il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile;
- il numero dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di gravidanza;
- il numero dei lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel corso dell’anno;
- le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso;
- l’inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale;
- l’importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore;
- le informazioni sui processi di selezione in fase di assunzione; sui processi di reclutamento; sulle procedure utilizzate per l’accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale; sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera.
- il Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID;
- la Carta di Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato;
- altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del Lavoro.
