Al lavoratore è riconosciuto il diritto di informazione sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Il datore di lavoro deve rispondere entro 2 mesi dalla richiesta.
Maggiore trasparenza e nuove tutele: sono gli strumenti adottati dal legislatore contro il divario salariale di genere (gender pay gap). Il decreto legislativo sulla parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, in vigore dal 7.06.2026, riconosce, in particolare, al lavoratore (subordinato, a tempo determinato e indeterminato, sia full time sia part time, inclusi gli apprendisti e i dirigenti) un nuovo “diritto di informazione”, esercitabile nei confronti di tutti i datori di lavoro, di piccole, medie o grandi dimensioni. Il nuovo diritto, che non sostituisce, ma si aggiunge al già vigente diritto di informazione, del lavoratore, in relazione all'iniziale livello retributivo individuale, è regolato dall'art. 7.Va opportunamente ricordato che l'art. 1, c. 1 D.Lgs. 26.05.1997, n. 152 obbliga il datore di lavoro a comunicare, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, una serie di informazioni inerenti al rapporto di lavoro, specificatamente elencate dal legislatore. Tra queste vi è anche l'importo iniziale della retribuzione o il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento (lett. n); il relativo obbligo informativo può essere assolto anche con l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo.Con la medesima informativa individuale, integrata, dal 1.05.2026, ex art. 11 D.L....