Paghe e contributi 19 Gennaio 2026

Patto di non concorrenza: corrispettivo legato al rapporto valido

La Cassazione, con l’ordinanza n. 436/2026, distingue determinabilità e congruità del corrispettivo, conferma la penale quando la violazione risulta provata e la motivazione resta lineare.

L’ordinanza della Corte di Cassazione (Sezione lavoro) 8.01.2026, n. 436 prende le mosse da un accordo fra una società e un lavoratore: un patto di non concorrenza con corrispettivo pari a 5.200 euro annui, corrisposto in 13 mensilità durante lo svolgimento del rapporto. Il testo contrattuale prevede anche una penale, attivata dall’azienda dopo la cessazione per una condotta ritenuta concorrenziale. In primo grado il patto viene dichiarato nullo per carenza di determinabilità del corrispettivo, poiché la somma complessiva dipende dalla durata del rapporto e la clausola non indica una soglia minima. La Corte d’appello di Roma ribalta quel punto, dichiara valido il patto e ricalcola la penale, con una condanna complessiva portata a 78.000 euro. Il ricorso in Cassazione, articolato in 4 motivi, viene respinto integralmente.

Determinabilità e durata del rapporto - Il punto di vista della Suprema Corte ruota attorno alla separazione tra determinabilità e congruità. La determinabilità, letta insieme all’art. 2125 c.c. e ai criteri generali dell’art. 1346 c.c., riguarda la presenza di parametri chiari di calcolo e di pagamento: un importo annuo prefissato, pagato con rate individuabili, consente l’identificazione del contenuto economico del patto. La durata del rapporto incide sulla somma totale che matura nel tempo e quindi sul giudizio di congruità. La variabilità legata alla cessazione resta un evento futuro che modifica il totale maturato, mentre il criterio economico resta immediatamente leggibile; in motivazione vengono richiamate, tra le altre, Cass. nn. 11908/2020, 5540/2021 e 13050/2025.

Congruità del compenso e perimetro del vincolo - La congruità resta materia da calibrare sul caso concreto, con una lettura che tiene insieme durata del vincolo post-contrattuale, ambito territoriale, settore merceologico e mansioni svolte. Nel giudizio di merito, la Corte d’appello attribuisce peso all’importo complessivo maturato, indicato in 26.000 euro, e descrive l’oggetto del divieto come circoscritto a un singolo settore. In questa cornice, la limitazione della spendibilità professionale viene giudicata sostenibile. La Cassazione qualifica le censure come richiesta di nuova lettura dei fatti e lascia ferma la motivazione, giudicata ampia e coerente.

Penale, prova e lettura economica - Sul fronte della violazione, la Cassazione ribadisce che l’apprezzamento delle prove resta affidato al giudice di merito quando la motivazione risulta comprensibile e coerente. Per la penale, letta alla luce dell’art. 1384 c.c., la Corte collega l’importo all’interesse dell’azienda all’adempimento dell’obbligo di non concorrenza e alla condotta accertata, precisando che la riduzione equitativa richiede una manifesta eccessività. Nel caso esaminato, la penale viene collegata anche al rapporto economico indicato in sentenza, pari a 3 volte quanto erogato a titolo di corrispettivo. Per chi redige patti di non concorrenza, la linea che si fa strada invita a scrivere clausole economiche trasparenti, a definire perimetro e durata del divieto e a prevedere penali ancorate a parametri misurabili, coerenti con il sacrificio richiesto.