L’erogazione al dipendente di una somma a titolo di patto di non concorrenza, determinato secondo un importo annuo fisso, in relazione alla concreta durata della collaborazione, esclude qualsiasi profilo di nullità del patto stesso per indeterminabilità o indeterminatezza del corrispettivo. Accogliendo il pensiero della Corte di Appello, la Suprema Corte, con ordinanza 8.01.2026, n. 436, ammette il ricorso al pagamento, con cadenza annuale, del patto di non concorrenza, a condizione che quest’ultimo sia comunque proporzionato al disagio sofferto dal dipendente. Il pensiero della Cassazione giunge all’esito di una controversia tra un dipendente e l’azienda, rea, secondo il primo, di aver applicato un compenso a suo dire indeterminato nell’importo, in quanto legato alle annualità in forza in azienda (5.200 euro per 13 mensilità per ogni anno di contratto) elemento quest’ultimo interpretato come non prevedibile. Analizziamo la questione in dettaglio. Fatti all’origine della controversia - La controversia all’esame della Suprema Corte trae origine dal ricorso sollevato da un lavoratore, teso ad accertare la nullità del patto di non concorrenza stipulato con il datore di lavoro, per la mancanza del requisito della determinabilità del corrispettivo quantificato nell’importo annuo di 5.200 euro corrisposto in 13 mensilità per l’intera durata del rapporto di lavoro. La quantificazione del compenso, a detta del lavoratore, sarebbe legata a un elemento...