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Diritto del lavoro e legislazione sociale 22 Agosto 2026

Patto di prova: in quali casi è nullo?

La precarietà del rapporto di lavoro nel corso della prova impone una serie di requisiti formali in sede di redazione del patto. Pena la nullità dello stesso.

Il patto di prova ha l’obiettivo di consentire ad azienda e dipendente di sperimentare reciprocamente la bontà della collaborazione lavorativa prima che il contratto si stabilizzi ed entrino in gioco le regole ordinarie in materia di licenziamento o di dimissioni. Nel corso della prova entrambe le parti possono infatti interrompere il contratto senza essere costrette a rispettare i limiti in materia di preavviso, motivazioni e forma del recesso normalmente previsti nei casi di risoluzione del contratto per volontà dell’azienda (licenziamento) o del lavoratore (dimissioni). Considerata la precarietà insita nel periodo di prova (a causa della facilità nell’interrompere il contratto) quest’ultimo è soggetto a un limite di durata e a regole precise in materia di validità del patto stesso. Regole che, se non rispettate, portano alla nullità del patto. Analizziamo la questione in dettaglio. Patto di prova nel Codice Civile - Disciplinato dall’art. 2096 c.c., il patto di prova deve, secondo la normativa codicistica, risultare “da atto scritto”. L’intento del legislatore è quello di assicurare, grazie alla formalizzazione del patto per iscritto, la certezza delle condizioni che governano la prova, in particolare: l’indicazione delle mansioni affidate al lavoratore e la durata della prova. Forma scritta - La giurisprudenza di Cassazione ha ampliato le prescrizioni del Codice Civile sostenendo che il patto di prova dev’essere scritto e sottoscritto da...

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