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Lavoro 22 Novembre 2019

Patto di prova, una clausola da utilizzare con attenzione

Due casi specifici riguardanti la possibilità di ripetizione e la sua applicazione a un rapporto di lavoro avviato con il collocamento obbligatorio.

Il patto di prova è una condizione alla cui buona riuscita è subordinato il perfezionamento (e il prosieguo) di un'assunzione. Nasce con lo scopo di concedere sia al datore di lavoro, sia al lavoratore, la possibilità di valutare l'istaurazione definitiva di un rapporto di lavoro: il datore, infatti, ha il tempo di mettere alla prova il neo assunto, mentre il lavoratore può valutare l'ambiente dell'azienda e le condizioni di lavoro e scegliere se rimanervi o meno. La durata del patto di prova è variabile e ciascun contratto collettivo nazionale del lavoro ne definisce le specifiche. In particolare, deve essere inserito per iscritto all'interno del contratto di assunzione e deve contenere nel dettaglio le mansioni che il neo assunto andrà a svolgere. Il periodo di prova non può essere maggiore rispetto a quello previsto dai CCNL; può tuttavia essere di durata inferiore, previo accordo tra le parti. In taluni casi, tuttavia, i contratti collettivi possono prevedere l'impossibilità del recesso prima di una durata minima stabilita dal patto stesso. Un'altra questione controversa, invece, è rappresentata dall'ammissibilità della ripetizione dell'apposizione di un patto di prova tra contratti diversi, tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore. In via generale, contrattazione collettiva, dottrina e giurisprudenza ammettono la ripetizione del patto di prova nei casi in...

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